Statuto Co-Governance

ASSOCIAZIONE  CO-GOVERNANCE

LABORATORIO CIVICO DI SUSSIDIARIETA’ POLITICA

Cittadini e Istituzioni che si prendono cura delle persone, della natura, dei beni comuni, del futuro, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale”

STATUTO

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

E’ costituita , ai sensi delle norme del codice civile (art. 36 e seguenti.), della legge11 agosto 1991, n. 266 e dell’art.118 quarto comma della Costituzione, un’Associazione che assume la denominazione di CO-GOVERNANCE – LABORATORIO CIVICO DI SUSSIDIARIETÀ POLITICA.

L’Associazione ha sede nel Comune di Ragusa, in via__ delle Dolomiti n.27 e potrà essere trasferita in altro luogo all’interno dello stesso Comune mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’assemblea dei soci potrà deliberare di istituire o promuovere la istituzione di sedi o sezioni anche in altre città.

L’Associazione si configura quale Ente di solidarietà ed utilità sociale, senza scopo di lucro, apartitico e indipendente da centri di potere politico ed economico. Conseguentemente non svolge attività partitica e non presenta proprie liste o candidati nelle competizioni elettorali.

L’Associazione ispira il proprio ordinamento interno a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; di non discriminazione per motivi di razza, sesso, o fede religiosa; di pari opportunità tra donne e uomini; di elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti per specifiche attività approvati secondo le norme statutarie.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Oggetto sociale

L’Associazione esercita attività di interesse generale su base volontaria per il perseguimento di finalità civiche di solidarietà e utilità sociale, al precipuo fine di operare sussidiariamente con l’Ente Comune, con i suoi organi elettivi e di governo: il Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale e con i suoi organi di amministrazione attiva, nonché con il mondo politico nella varietà e nella pluralità delle sue realtà organizzative e dei suoi soggetti rappresentativi, quale luogo e strumento di partecipazione e di corresponsabilità civica per la cura della città, delle persone, della natura, dei beni comuni, del futuro; luogo e strumento, nel concreto, di un patto tra eletti ed elettori, tra cittadini e amministratori, tecnici, dirigenti, soggetti sociali, pubblici e privati, che di fronte ad una società che cambia senza sosta e alla complessità e molteplicità dei problemi locali e globali che attraversano la città manifesti e certifichi la possibilità in essa di fare “sistema” e di farne un luogo generativo di comunità, di coesione e di sviluppo.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel principio di fraternità, che si vuole che la politica (partiti, gruppi, movimenti, corpi intermedi) e le Istituzioni pubbliche locali (consiliari, di governo, amministrative) assumano come principio base della loro funzione formale e del loro agire pratico al pari dei principi di libertà e di uguaglianza, nonché nei principi della Costituzione che hanno ispirato l’associazione stessa e, in particolare, nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4 della Costituzione.

Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:

     

      • Conoscere a fondo la città e la sua vocazione, definendone la mappa delle potenzialità così come le ferite che la attraversano.

      • Cooperare per la ricostruzione del tessuto sociale della città in un nuovo paradigma comunitario ponendo la categoria politica della fraternità a base della convivenza civile.

      • Far emergere in coloro che a ogni livello rappresentano e amministrano la città le motivazioni profonde del loro servizio alla comunità e i valori che sottostanno al loro ruolo amministrativo, politico e pubblico.

      • Promuovere tra i diversi attori politici della città, del civico Consesso comunale e della civica Amministrazione esperienze trasversali di costruzione di proposte e azioni politiche e amministrative convergenti, che non si sostituiscono ai compiti e alle funzioni proprie degli Organismi istituzionali e di governo della città; che non esauriscono il compito della politica e che, nel rispetto del pluralismo, non intendono mettere in ombra o in discussione le legittime diversità e l’appartenenza dell’uno o dell’altro al proprio partito o gruppo politico.

      • Essere luogo dove tessere fili di unità e di fraternità nel tessuto sociale e politico della città, dove dialogare e generare dialogo nella diversità; luogo dove promuovere e sperimentare processi di corresponsabilizzazione e di partecipazione attiva alle dinamiche di formazione delle decisioni politiche, in un nuovo approccio di reciprocità finalizzato al cambiamento e all’innovazione sociale in una visione ampia e di lungo periodo della città.

      • Esercitare una funzione intermedia, vigile e attiva, tra la società civile e le Istituzioni politiche e di governo della città, stimolandone il dialogo e il confronto in un’ottica di solidarietà e di corresponsabilità, promuovendo e sostenendo le autonome iniziative di interesse generale dei cittadini in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

      • Essere luogo di studio, di analisi, di proposta e di progettazione in materia di politiche pubbliche locali; luogo dove sperimentare, in un esercizio di resilienza e di reciprocità, la condivisione delle idee, l’accrescimento della capacità critica, delle competenze e delle abilità, componendo in uno le diverse capacità e i vari talenti; luogo generativo di formazione come cura della vita buona delle persone; luogo dove sperimentare cose nuove e produrre cambiamenti in una fase dominante della nostra storia caratterizzata da individualismo, separazione, emarginazione, esclusione, pregiudizio ideologico, polarizzazione, antagonismo; luogo dove conoscere e far conoscere, riflettere e far riflettere, ascoltare e far ascoltare, guardare e far guardare, produrre pensiero che possa diventare fattore di trasformazione sociale; dove stabilire collaborazioni anche con altri soggetti della società civile, laicali, ecclesiali, religiosi, interessati a realizzare iniziative e attività capaci di suscitare, promuovere, sollecitare un interesse diffuso, individuale e collettivo, per il bene comune e generare una più ampia e attiva partecipazione democratica.

      • Promuovere in ambito politico, pubblico e istituzionale il riconoscimento formale, lo sviluppo e l’applicazione pratica del principio di fraternità quale categoria di pensiero della vita sociale e della politica e, nella sua declinazione pratica, in attuazione, in particolare, del principio di sussidiarietà riconosciuto dall’art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana.

      • Promuovere la conoscenza, lo studio, l’approfondimento interdisciplinare dei detti principi nei loro vari profili; culturale, politico, giuridico, filosofico, sociologico, teologico, scientifico, nonché la loro applicazione e sperimentazione pratica, mediante ricerche, esercitazioni, corsi, seminari svolti direttamente o in collaborazione con Università, dipartimenti e istituti di ricerca, associazioni ed altri soggetti operanti nel medesimo campo o interessati al tema;

      • Promuovere iniziative di informazione, divulgazione e applicazione dei medesimi principi, nonché la partecipazione ed il supporto ad iniziative promosse o svolte nella medesima materia da soggetti terzi che perseguono scopo analoghi a quelli previsti nel presente Statuto

    L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere opportune iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi, cittadini, Enti pubblici o enti e associazioni private, di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Può inoltre stipulare con l’Ente Comune o con altri Enti pubblici e privati accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

    L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle norme e dei requisiti di legge.

    Art. 3 – Soci

    I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

    Sono soci fondatori le persone che hanno concorso alla fondazione dell’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.

    Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti, che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, versano la relativa quota associativa e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

    L’ammissione di un nuovo socio è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

    Sono espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

    In caso di rigetto, comunicata agli interessati, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei probiviri che delibera sulle domande non accolte.

    Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

    Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

    Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

    Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

    Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

    All’atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

    L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

    Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione.

    I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e per i successivi anni entro il 31 dicembre di ciascun anno.

    L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere, nel rispetto delle disposizioni di legge, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

    È previsto il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

    Art. 5 – Recesso ed esclusione dei soci

    La qualifica di Socio viene meno a seguito di recesso, decesso o esclusione .

    Il mancato versamento della quota associativa annuale di adesione comporta, previa diffida, l’esclusione del socio inadempiente dalla vita associativa.

    I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell’associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

    Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

    L’ esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività incompatibili o in contrasto con quella dell’associazione, nonché per immoralità e comunque per atti che danneggino l’associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo. 

    L’esclusione dovrà essere comunicata al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomanda A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell’associazione. Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri e potrà essere accolto o rigettato a seguito di votazione con maggioranza semplice.

    Art. 6 – Organi dell’Associazione

    Sono organi dell’Associazione:

       

        • L’Assemblea dei Soci

        • Il Consiglio Direttivo

        • Il Presidente

        • Il Vicepresidente

        • Il Tesoriere

        • il Revisore dei conti

        • Il Collegio dei Probiviri (eventuale)

        • Il Comitato Tecnico (eventuale)

      Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

      Art. 7 – Assemblea ordinaria

      L’Assemblea è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

      L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente ordinariamente almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio sociale di esercizio.

      L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

      Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine ( come ad esempio mail con richiesta al socio di conferma di ricezione) . Nell’avviso di convocazione dell’assemblea la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno e luogo fissato per la prima e dovrà essere convocata almeno il giorno seguente.

      L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

      L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

      È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, ad esempio in teleconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa al voto. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.

      Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

      Spetta all’Assemblea ordinaria:

         

          1. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

          1. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

          1. approvare il bilancio di esercizio e quello sociale;

          1. approvare eventuali regolamenti relativi a specifiche attività o funzioni sociali;

          1. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

          1. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

        Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

        Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, fondatori ed iscritti nel registro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di eleggere e di essere eletti.

        Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza o che partecipano in modalità di audio video conferenza.

        Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato, purché non membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti, mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

        L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

        Art. 8 – Assemblea straordinaria

        Le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.

        L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare nelle seguenti materie:

           

            • modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

            • scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

          L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto intervenuti o in proprio o a mezzo delega.

          Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono avvenire per atto pubblico.

          Le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto sono valide se sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.

          Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

          Art. 9 – Consiglio Direttivo

          Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci e nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

          Il Consiglio Direttivo è formato da minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti tra i soci.

          I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

          Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese.

          Art. 10 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

          Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o con mezzi telematici che diano certezza dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro  domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio di esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea. Il termine di 8 giorni di preavviso può essere inferiore quando ricorrano motivi di urgenza.

          Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

          Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Essi possono partecipare anche mediante collegamenti telematici, audio o video a condizione che il Presidente consideri tale strumento idoneo per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio.

          Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

          Art. 11 – Compiti del Consiglio direttivo

          Al Consiglio direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione, l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’associazione.

          Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

             

              • eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente;

              • nominare il Tesoriere;

              • amministrare le risorse economiche dell’associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

              • stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;

              • predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio sociale di esercizio , da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

              • predisporre e approvare, al fine di un’ordinata programmazione delle attività, un bilancio preventivo entro la fine dell’anno solare;

              • redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione; indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;

              • valutare i progetti e l’attività in cui è impegnata l’associazione;

              • deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;

              • deliberare l’adesione dell’associazione ad altre istituzioni analoghe;

              • decidere sull’ammissione, l’esclusione, la radiazione o la decadenza dei soci;

              • deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci .

            Il Consiglio può nominare un Coordinatore e/o istituire un ufficio di segreteria che coadiuvi il Presidente e il Consiglio nella gestione delle attività dell’associazione.

            Art. 12 – Presidente

            Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente.

            Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; effettuare incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a eventuali dipendenti e collaboratori.

            Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

            In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

            Art. 13 – Vicepresidente

            Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

            Art. 14 – Il Tesoriere

            Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

            Art. 15 – Il Segretario

            Il segretario redige i verbali delle riunioni. Cura la tenuta e l’aggiornamento e la conservazione del libro degli associati o aderenti, del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblea dei soci, nonché di ogni altro documento sociale, la cui tenuta non sia riservata dal presente Statuto ad altri organi dell’Associazione. Gestisce la corrispondenza. Cura la redazione e l’invio degli avvisi di convocazioni delle riunioni e delle comunicazioni ufficiali.

            Assiste nella pianificazione e organizzazione delle riunioni.

            Collabora con altri membri dell’Associazione per assicurare il corretto funzionamento dell’organizzazione.

            Art. 16 – Revisione dei Conti

            L’Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti, al quale è demandato il compito di verificarne la correttezza e la trasparenza.

            Art. 17 – Comitato Tecnico

            Il Comitato Tecnico (ove nominato) su richiesta del Consiglio Direttivo sostiene la progettazione e la realizzazione delle attività dell’Associazione. La sua durata é triennale rinnovabile ogni tre anni con voto unanime del Consiglio Direttivo.

            Art. 18 – Collegio dei probiviri

            Il Collegio dei Probiviri (ove nominato) è composto da Probiviri eletti dall’Assemblea tra i propri soci o tra gli associati dei propri soci in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.  Al Collegio dei probiviri spetta di arbitrare inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’associazione e che interessino uno o più soci; spetta ad esso, altresì, di proporre al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

            Il Collegio si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo, di un terzo dei soci o di un socio interessato alla vertenza.

            Art. 19 – Fondo comune patrimoniale

            Il fondo patrimoniale dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

            È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

            L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune patrimoniale.

            Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

               

                • quote sociali e oblazioni volontarie dei promotori e degli associati ;

                • contributi e liberalità ricevuti da privati;

                • contributi degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

                • riserve formate con utili o altre riserve accantonate.

              L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa o iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

              Art. 20 – Esercizio sociale

              L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

              Art. 21 – Destinazione degli utili

              Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale.

              Art. 22 – Scritture contabili e bilancio

              Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere:

              a) il libro degli associati o aderenti;

              b) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci,
              c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

              I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell’associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

              Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.

              L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

              Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione

              Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

              Art. 24 – Destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

              In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.

              Art. 25 – Disposizioni finali

              Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

               

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